Una sfida collettiva a tutela delle persone fragili
"La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza".
Codice Civile, art. 404